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Rimborso IVA autovetture

RIMBORSO IVA AUTOVETTURE ANNUALITÀ 2003-2006

Dott.ssa Mirta Verlato

Sentenza della Corte di Giustizia UE
La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 14 settembre 2006, relativa alla causa C-228/05, ha stabilito che la normativa italiana ai fini IVA è incompatibile con la VI direttiva CEE (direttiva 77/388 CEE) relativamente alle limitazioni della detrazione previste dall'art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. n. 633/1972, in relazione all'IVA assolta:
  • sugli acquisti di ciclomotori, motocicli, autovetture (= veicoli per il trasporto esclusivo di persone) ed autoveicoli (= veicoli per il trasporto di persone e cose),
  • nonché con riferimento ad altre spese accessorie (carburanti e lubrificanti, impiego, custodia, manutenzione, riparazione etc.), da parte di imprenditori, artisti e professionisti.
Effetti sulla detraibilità IVA sulle auto
Per i contribuenti che fino al 14 settembre 2006 non avevano potuto dedurre l'IVA sulle auto, la Corte riconosceva il diritto al rimborso dell'IVA pregressa e non detratta. Al fine di disciplinare le modalità per il recupero dell'imposta non detratta, è stato emanato il D.L. n. 258/2006 (convertito dalla legge n. 278/2006). In particolare, l'art. 1 del citato decreto legge prevede che i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato nell'esercizio di imprese, arti o professioni, acquisti ed importazioni di beni e servizi di cui all'art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. n. 633 del 1972, possono chiedere il rimborso dell'IVA non detratta, determinato in misura forfetaria sulla base di specifiche percentuali di detrazione, presentando entro il 20 settembre 2007, esclusivamente per via telematica, apposita istanza. In data 22 febbraio 2007 è stato emanato il provvedimento con cui viene approvata l'istanza di rimborso forfetario dell'IVA sulle auto aziendali a suo tempo non detratta. L'istanza ha per oggetto l'IVA afferente gli acquisti e i costi di gestione delle autovetture aziendali, relativi al periodo 1° gennaio 2003 - 13 settembre 2006, effettuati nell'esercizio d'impresa, arte o professione. In particolare, possono essere presi in considerazione:
  • gli acquisti di autovetture e motoveicoli,
  • le spese accessorie (impiego, custodia, riparazione, manutenzione, carburanti e lubrificanti), indicati nell'art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. n. 633/1972.
Il modello che deve essere utilizzato per la richiesta del rimborso forfetario dell'IVA detraibile è quello reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
N.B.: il contribuente, in alternativa, potrebbe individuare analiticamente la misura della detrazione spettante e chiederne il rimborso presentando specifica istanza entro due anni, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, decorrenti dalla data del 15 novembre 2006. La suddetta istanza deve essere corredata della documentazione amministrativo-contabile che dimostri l'inerenza dell'impiego dei veicoli rispetto all'attività svolta.

Attenzione
Le modalità di rimborso forfetario o analitico per il recupero dell'imposta originariamente non detratta costituiscono una deroga a quelle ordinariamente previste dall'ordinamento. Pertanto, rimangono escluse le consuete procedure di detrazione e di compensazione dell'IVA di cui agli artt. 19 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972 ed all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.241.



Oggetto del rimborso
L'istanza di rimborso forfettario dell'IVA sulle auto deve essere relativa al recupero dell'IVA non detratta sugli acquisti:
  • nazionali,
  • intracomunitari,
  • importazioni di beni e servizi,
ai sensi dell'art. 19-bis1, lett. c) e d) del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Si tratta di tutti gli acquisti, effettuati da soggetti passivi ed aventi ad oggetto i predetti beni e servizi, certificati mediante fattura di cui all'articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 o documento equipollente (bolletta doganale d'importazione, scheda carburante), emessi a partire dal 1° gennaio 2003 ed entro il 13 settembre 2006.
La detrazione forfetaria consentita è pari al:
  • 35%: per il settore primario (agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura);
  • 50%: per i veicoli con propulsori non a combustione interna;
  • 40%: per le altre attività.
N.B.: si ritiene opportuno evidenziare che il rimborso IVA auto non comprende l'ammontare IVA già ammessa in detrazione nel 2006, la quale deve essere recuperata in sede di liquidazione periodica o annuale, seguendo le modalità ordinariamente previste dalla disciplina IVA.

Data di emissione documenti fiscali
I documenti che devono essere considerati ai fini del rimborso dell'IVA devono essere esclusivamente quelli aventi data di emissione compresa tra il 1° gennaio 2003 ed il 13 settembre 2006.
Pertanto:
  • non è possibile recuperare l'IVA dei documenti (fatture, schede carburanti) che sono stati ricevuti entro il 13 settembre 2006, ma sono stati registrati in contabilità nei mesi di ottobre o successivi applicando le nuove regole di detraibilità;
  • non è possibile recuperare l'IVA dei documenti che sono stati registrati in contabilità dal 1° gennaio 2003 ma che sono stati emessi prima del 1°gennaio 2003.
Per le fatture differite ai sensi dell'art. 21, quarto comma, terzo periodo del D.P.R. n. 633/1972, è necessario verificare la data di emissione del documento di trasporto o del documento equivalente.
Esempio Un soggetto rileva che dal registro IVA acquisti dell'anno 2003 risultano 2 fatture di acquisto relative a spese per autoveicoli aziendali. Precisamente:
  • ft. di Alfa s.r.l. del 29 dicembre 2002 registrata al 31 gennaio 2003;
  • ft. di Gamma s.p.a. del 2 febbraio 2003 registrata al 31 gennaio 2003.
Il contribuente può chiedere il rimborso IVA solo l'IVA della fattura di Gamma del 2 febbraio 2003 (in quanto recante data di emissione successiva al 1° gennaio 2003).


Modalità di presentazione
L'istanza di rimborso forfetario deve essere presentata attraverso l'utilizzo del modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it), in modalità esclusivamente telematica entro il 20 settembre 2007. È esclusa ogni altra modalità di presentazione.
L'istanza può essere presentata:
  • direttamente dal contribuente;
  • tramite intermediari abilitati.
N.B.: si evidenzia che sono considerate tempestive tutte le istanze che vengono presentate entro i termini, ma scartate dal servizio telematico a condizione che siano rinviate entro cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

Modalità di calcolo per richiedere il rimborso forfetario
Ai fini del calcolo per ottenere l'ammontare del rimborso è necessario determinare:
  • la maggiore IVA detraibile
  • le maggiori imposte dovute a seguito dell'aumento del reddito derivante dall'importo da recuperare a tassazione a fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF) ed IRAP.
Pertanto, l'importo dell'effettivo rimborso è dato dalla differenza tra il totale IVA spettante e le maggiori imposte dovute.

Maggiore IVA detraibile
Per determinare l'ammontare dell'IVA effettivamente rimborsabile - sia per le imprese che per i professionisti - è necessario detrarre dall'imposta (Iva) spettante la detrazione già operata a suo tempo sugli acquisti, sui canoni di leasing e sul noleggio e cioè:
  • il 10% per gli anni 2003, 2004 e 2005;
  • il 15% per l'anno 2006.
Come noto, nessuna detraibilità IVA era invece prevista per l'imposta sui carburanti, manutenzioni ed altre spese.

Maggiori imposte sui redditi
Dall'importo dell'IVA rimborsabile occorre poi dedurre le maggiori imposte sui redditi eventualmente dovute per effetto della riduzione dei costi deducibili provocata dal recupero dell'IVA in origine imputata a costo ed ora chiesta a rimborso.
L'IVA originariamente non detratta (quindi imputata a costo), di cui si chiede la restituzione, infatti, può aver concorso alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e dell'IRAP quale maggior costo deducibile a titolo di:
  • ammortamenti
  • carburanti
  • manutenzioni
  • minori plusvalenze in caso di cessione, etc.
Per tale motivo, le somme chieste a rimborso a titolo di IVA non detratta devono essere diminuite delle somme da restituire all'Erario in quanto riferite ai costi dedotti ai fini delle imposte sui redditi per ciascun anno considerato ai fini del rimborso (2003 - 2004 - 2005 - 2006).
I minor oneri che scaturiscono dal calcolo devono essere assoggettati alle aliquote IRES ed IRAP vigenti nell'anno considerato e cioè:
  • per l'anno 2003: 38,25% (IRPEG 34% e IRAP 4,25%);
  • per gli anni 2004 - 2005 - 2006: 37,25% (IRES 33% e IRAP 4,25%).

Il calcolo risulta problematico per il fatto che l'auto, da un anno all'altro, potrebbe avere cambiato regime di deduzione. Pertanto, si devono in sostanza ricalcolare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi quattro anni.

Casi particolari

Cessione di un veicolo acquistato nel periodo 01/01/2003 13/09/2006

È necessario ricordare che il veicolo in relazione al quale si recupera una maggiore detrazione sia stato venduto con una base imponibile pari al 10 o 15% del prezzo, il contribuente dovrà effettuare una variazione dell'imposta, senza interessi e sanzioni, considerando la base imponibile pari all'intero corrispettivo.
Pertanto, il fisco richiede al contribuente la restituzione dell'intera IVA (100%) che doveva versare al momento della vendita dell'auto.
N.B.: si ricorda che per valutare la convenienza di richiesta al rimborso è necessario valutare l'impatto della maggiore detrazione sulla successiva vendita del veicolo.
Nel merito, l'incremento della percentuale IVA in detrazione in seguito alla richiesta di rimborso comporterebbe l'inapplicabilità della Legge n. 338/2000, la quale prevede che la base imponibile in caso di cessione è determinata nella stessa misura stabilita per la detrazione a monte (10 o 15%). Pertanto, l'IVA si dovrebbe calcolare non sull'intero prezzo, ma sul 40% dell'importo.
Di fatto, ciò non avviene.

Esempio

Veicoli assegnati e non assegnati (fringe benefit al dipendente)
Per i veicoli assegnati, il minor costo è dato dall'intera IVA recuperata, da ripartire, per quanto attiene a quella relativa all'acquisto, secondo il piano di ammortamento.
Per i veicoli non assegnati, è necessario fare una distinzione:
  • se il costo dell'autovettura era inferiore ad euro 18.076, il minor importo di ammortamenti deducibili (o di canoni di leasing deducibili) è dato dalla metà dell'Iva recuperata, sempre da ripartire nel periodo di ammortamento;
  • se il costo dell'autovettura era superiore ad euro 18.076 (quindi solo parzialmente rilevante ai fini fiscali), ne deriva che se tale costo ammortizzabile, diminuito dell'Iva chiesta a rimborso, rimane superiore al tetto fiscale (euro 18.076) anche dopo avere recuperato l'IVA non si determina nessun minor costo deducibile, restando fermo l'imposto originariamente dedotto (50% su euro 18.076).

Periodi d'imposta (dal 2003 al 2005) chiusi in perdita fiscale
Se una società o un professionista od un'impresa individuale hanno chiuso l'anno di riferimento in perdita fiscale, gli stessi sono tenuti a conteggiare anche la maggiore imposta personale (IRES/IRPEF), se nei periodi d'imposta successivi tale perdita è stata utilizzata.

Bilancio chiuso al 2006
Per il periodo d'imposta 2006, invece, non si deve calcolare alcuna maggiore imposta da dedurre dall'VA oggetto di rimborso poiché le auto non assegnate sono diventate interamente indeducibili, mentre quelle assegnate in uso promiscuo (aziendale e personale) ai dipendenti sono diventate deducibili limitatamente ad un importo pari al valore del fringe benefit tassato in capo al dipendente.
Per riassumere le modalità per calcolare le maggiori imposte, il contribuente deve eseguire separatamente i seguenti calcoli:
  • per acquisti;
  • per leasing;
  • per noleggio;
  • per carburanti;
  • per manutenzioni;
  • per altre spese.

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